Sentenza 260/2016 (ECLI:IT:COST:2016:260)
Massima numero 39269
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 13/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Sopravvenienze nel conflitto di attribuzione tra enti - Sopravvenuto annullamento parziale dell'atto impugnato - Permanenza dell'interesse all'accertamento della natura e della spettanza del potere esercitato - Rigetto di richiesta di parziale cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel conflitto di attribuzione tra enti - Sopravvenuto annullamento parziale dell'atto impugnato - Permanenza dell'interesse all'accertamento della natura e della spettanza del potere esercitato - Rigetto di richiesta di parziale cessazione della materia del contendere.
Testo
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta la richiesta della ricorrente di dichiarare cessata in parte qua la materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del successivo annullamento della medesima delibera, nella parte relativa alle spese defensionali e per il personale, disposto dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Tale annullamento parziale ridimensiona gli effetti dell'atto gravato, ma lascia inalterato l'oggetto del contendere, vale a dire la verifica circa la spettanza del potere; permane, infatti, l'interesse ad accertare la natura del controllo svolto dalla sezione regionale e le possibili ricadute sull'autonomia costituzionale della Regione, allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. (Precedente citato: sentenza n. 9 del 2013).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere, a differenza della rinuncia al processo [rectius, al ricorso], comporta da parte dell'organo giudicante un'indagine circa il merito della contestazione. (Precedente citato: sentenza n. 3 del 1962).
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta la richiesta della ricorrente di dichiarare cessata in parte qua la materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del successivo annullamento della medesima delibera, nella parte relativa alle spese defensionali e per il personale, disposto dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Tale annullamento parziale ridimensiona gli effetti dell'atto gravato, ma lascia inalterato l'oggetto del contendere, vale a dire la verifica circa la spettanza del potere; permane, infatti, l'interesse ad accertare la natura del controllo svolto dalla sezione regionale e le possibili ricadute sull'autonomia costituzionale della Regione, allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. (Precedente citato: sentenza n. 9 del 2013).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere, a differenza della rinuncia al processo [rectius, al ricorso], comporta da parte dell'organo giudicante un'indagine circa il merito della contestazione. (Precedente citato: sentenza n. 3 del 1962).
Atti oggetto del giudizio
Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo
22/04/2015
n. 227
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte