Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Impugnazione dell'atto di spendita del potere - Difetto di previa impugnazione di atto endo-procedimentale istruttorio - Ammissibilità del conflitto - Rigetto di eccezione di tardività.
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per [tardività derivante dalla] mancata impugnazione della precedente deliberazione con cui la medesima sezione aveva assegnato ai gruppi un termine per la produzione di documentazione e chiarimenti secondo specifiche indicazioni allegate. Lungi dall'essere meramente consequenziale a tale atto endo-procedimentale di natura istruttoria, l'impugnata delibera n. 227 del 2015 costituisce l'atto di spendita del potere contestato dalla Regione, avendo con essa la sezione di controllo concluso per l'irregolarità dei rendiconti sulla base delle argomentazioni ivi per la prima volta diffusamente esternate. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016 e n. 130 del 2014).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori non impugnati. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016, n. 144 del 2013, n. 207 del 2012 e n. 369 del 2010).