Sentenza 260/2016 (ECLI:IT:COST:2016:260)
Massima numero 39271
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/11/2016; Decisione del
08/11/2016
Deposito del 13/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Sufficiente specificazione dell'oggetto - Rigetto di eccezione di genericità delle censure.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Sufficiente specificazione dell'oggetto - Rigetto di eccezione di genericità delle censure.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per genericità delle censure - proposta dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione al controllo sui rendiconti delle spese dei gruppi consiliari regionali effettuato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 227 del 2015. Il ricorso regionale specifica con sufficiente chiarezza che oggetto di illegittimo controllo da parte della sezione sarebbero le spese defensionali, per il personale, per consulenze e incarichi, per attività promozionali e convegni, di cancelleria e per pubblicazioni anche via web.
Atti oggetto del giudizio
Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo
22/04/2015
n. 227
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte