Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto relativi all'esercizio 2014 - Dichiarazione di irregolarità da parte della sezione regionale di controllo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato - Denunciata difformità dei criteri di verifica utilizzati rispetto a quelli stabiliti dalla normativa di riferimento - Sussistenza del tono costituzionale del conflitto - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sezione reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita mancanza di tono costituzionale, della censura riguardante la presunta difformità dei criteri di controllo utilizzati dalla sezione regionale rispetto alla normativa che li prevede (d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, e d.P.C.m. 21 dicembre 2012). Sussiste il tono costituzionale della censura, poiché la ricorrente lamenta che la sezione avrebbe esercitato non il controllo documentale ed esterno ad essa attribuito, bensì di inerenza delle spese all'attività istituzionale dei gruppi, in tal modo ledendo l'autonomia statutaria regionale, nonché quella del Consiglio regionale e dei gruppi medesimi.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prospettazione dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge basta per conferire tono costituzionale ad un conflitto, in quanto integra un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016, n. 235 del 2015, n. 263 del 2014, n. 137 del 2014 e n. 380 del 2007).