Sentenza 260/2016 (ECLI:IT:COST:2016:260)
Massima numero 39273
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 13/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39269  39270  39271  39272  39274


Titolo
Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto relativi all'esercizio 2014 - Dichiarazione di irregolarità da parte della sezione regionale di controllo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - Denunciata erroneità e irregolarità del controllo sulle spese per la difesa in giudizio e per il personale dei gruppi, nonché per la redazione, stampa, pubblicazione e comunicazione anche via web - Difetto di tono costituzionale - Inammissibilità delle censure.

Testo

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di tono costituzionale - le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato avverso la deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, relative alla rendicontazione per l'esercizio finanziario 2014 delle spese defensionali, per il personale, di redazione, stampa, pubblicazione e comunicazione anche via web, dei gruppi consiliari regionali. La ricorrente lamenta l'erroneo disconoscimento, da parte della sezione di controllo, della regolarità di specifiche spese, ma - come già sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale in ordine a censure di contenuto analogo, seppur riferite ad esercizi diversi - oggetto di simili doglianze non è l'invasione della sfera costituzionale della ricorrente, bensì la mera illegittimità della funzione esercitata, illegittimità da far valere innanzi alla giurisdizione comune. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014 e n. 52 del 2013).
Per costante giurisprudenza, il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Vanno, dunque, distinti i casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo (la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa), da quelli in cui l'atto è viziato per contrasto con le norme attributive di competenza costituzionale (mentre non rileva che l'atto possa essere anche oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale). (Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2015, n. 137 del 2014 e n. 287 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo  22/04/2015  n. 227  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte