Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Utilizzo del modulo concertativo-pattizio tra Stato e regioni - Ratio - Funzione sanitaria pubblica svolta su un duplice sistema di governo, che richiede collaborazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Piemonte che novella la disciplina precedente, prorogando, in contrasto con l'intesa raggiunta con lo Stato, all'anno 2032 il termine, in origine fissato al 2026, per la restituzione delle somme indebitamente sottratte alla gestione sanitaria e diversa modulazione degli importi, riferiti a ciascun anno, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015). (Classif. 036016).
La vigente legislazione di finanziamento del SSN come emerge in modo chiaro dal quadro normativo di riferimento (legge n. 311 del 2004) che, a partire dal 2000, trova origine in una serie di accordi fra Stato e Regioni, cosicché il modulo concertativo-pattizio costituisce il modello generale di disciplina del finanziamento del servizio sanitario, a prescindere dalla specifica situazione in cui si addivenga alla sottoscrizione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e, quindi, indipendentemente dalle peculiari conseguenze che solo quest’ultimo determina. Dall’intreccio tra profili costituzionali e organizzativi discende infatti l’esercizio su due livelli di governo della funzione sanitaria pubblica. Il livello statale è chiamato a definire le prestazioni che il SSN è tenuto a fornire ai cittadini – cioè, i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; a quello regionale compete, invece, organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi. Pertanto, la presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, pur nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio. In questa chiave, la fisiologica dialettica fra Stato e regioni deve essere improntata alla leale collaborazione orientata al bene comune attraverso cui il modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione può svilupparsi in una prospettiva generativa verso la migliore tutela del diritto alla salute. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45051; S. 40/2022 - mass. 44670 S. 98/2007 - mass. 31152).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 173, della legge n. 311 del 2004, anche avuto riguardo al principio di leale collaborazione, l’art. 8 della legge reg. Piemonte n. 6 del 2023, nella parte in cui, nel sostituire il comma 2 dell’art. 14 della legge reg. Piemonte n. 24 del 2016, ha stabilito che «2. A decorrere dall’esercizio 2023 e fino all’esercizio 2032 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, per importi, riferiti a ciascun anno, pari a 93.000.000,00 negli esercizi dal 2023 al 2025 e a euro 92.000.000,00 negli esercizi dal 2026 al 2032, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015.», invece che «2. A decorrere dall’esercizio 2023 e fino all’esercizio 2026 è garantito il trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria da prelevare dal conto di tesoreria della gestione ordinaria, di un importo complessivo pari a 923 milioni di euro, da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali al 31 dicembre 2015», secondo modalità rimesse a successiva legge regionale. La disposizione impugnata dal Governo – da ricondursi alle materie di competenza regionale concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute – ha prorogato all’anno 2032 il termine, in origine fissato al 2026, per la restituzione delle somme indebitamente sottratte alla gestione sanitaria e ha diversamente modulato, a partire dal 2023, gli importi da prelevare, anno per anno, dal conto di tesoreria della gestione ordinaria e da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le aziende sanitarie regionali, come risultanti alla data del 31 dicembre 2015. In tal modo, la Regione Piemonte, nel prorogare il termine ultimo per la restituzione della parte rimanente della liquidità indebitamente sottratta al SSR, è venuta meno, unilateralmente, all’impegno di completare tale restituzione entro il decennio, soprattutto violando il principio di definizione concordata degli obiettivi e delle misure di mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale; principio desumibile dall’art. 1, comma 173, lett. f, della legge n. 311 del 2004, letto alla luce dell’art. 6 della citata intesa del 23 marzo 2005, in armonia con il modulo concertativo-pattizio di disciplina del finanziamento del servizio sanitario da tempo accolto, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Nel rispetto di tale principio, la Regione Piemonte ben avrebbe potuto – e dovuto, nello spirito di leale collaborazione – promuovere un’interlocuzione con le amministrazioni statali competenti al fine di rappresentare loro le ragioni dell’asserita sopravvenuta insostenibilità del completamento del programma di restituzione decennale delle liquidità, concordato nel 2017).