Sentenza 260/2016 (ECLI:IT:COST:2016:260)
Massima numero 39274
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 13/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39269  39270  39271  39272  39273


Titolo
Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto relativi all'esercizio 2014 - Dichiarazione di irregolarità da parte della sezione regionale di controllo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - Denunciato assoggettamento dei rendiconti ad un controllo di merito, anziché meramente documentale ed esterno - Esclusione - Rigetto del ricorso - Spettanza alla Corte dei conti del controllo esercitato.

Testo

È dichiarato che spettava alla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012, ed è respinto - per la parte in cui denuncia la natura non meramente documentale ed esterna del controllo - il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto avverso la deliberazione n. 227 del 2015 della medesima sezione. Da tale deliberazione - con cui è stata dichiarata l'irregolarità, nei limiti e per gli importi in essa indicati, dei rendiconti presentati da alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014 - emerge che nessun controllo di merito sulle scelte discrezionali dei gruppi è stato effettuato dalla sezione di controllo, la quale si è attenuta ai principi e criteri contenuti nell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, e nelle linee guida adottate dal menzionato d.P.C.m., svolgendo un controllo finalizzato ad accertare la veridicità e correttezza delle spese rendicontate e la loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, secondo il generale principio contabile della coerenza delle spese rendicontate con le finalità previste dalla legge. (Precedente citato: sentenza n. 104 del 2016).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - attribuito alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dall'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012 - si sostanzia in un giudizio di conformità dei rendiconti alle prescrizioni dettate dallo stesso art. 1 e, quindi, ai criteri contenuti nelle linee guida adottate dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012, tra i quali figurano la veridicità e correttezza delle spese (da intendersi, la prima come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e la seconda come coerenza delle spese stesse con le finalità previste dalla legge, con l'ulteriore puntualizzazione che ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo). Detto controllo, se da un lato non comporta un sindacato di merito sulle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi consiliari, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della coerenza delle spese con le finalità previste dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014 e n. 130 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo  22/04/2015  n. 227  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  

legge  07/12/2012  n. 213  art.   

decreto del Presidente consiglio ministri  21/12/2012  n.   art.