Ordinanza 261/2016 (ECLI:IT:COST:2016:261)
Massima numero 39185
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/11/2016;  Decisione del  09/11/2016
Deposito del 13/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Correzione di errori materiali - Istanza di correzione della ordinanza n. 323 del 2013 proposta dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano - Dichiarazione di manifesta irricevibilità con decreto del Presidente della Corte costituzionale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla medesima Procura contabile nei confronti della Corte costituzionale - Denunciata inosservanza della procedura di correzione degli errori materiali delle pronunce della Corte e conseguente menomazione delle facoltà difensive e delle prerogative di indipendenza del pubblico ministero presso la Corte dei conti - Insussistenza della materia di un conflitto - Sostanziale proposizione di un non consentito gravame avverso la pronuncia della Corte - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Corte costituzionale dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, per asserita menomazione delle prerogative di indipendenza riconosciutele dall'art. 108, comma secondo, Cost., in relazione al decreto 2 dicembre 2015 del Presidente della Corte stessa, con il quale è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di correzione di due errori materiali dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 323 del 2013, precedentemente presentata dalla medesima Procura. Va riconosciuta la legittimazione di quest'ultima a sollevare il conflitto e quella della Corte costituzionale ad esserne parte, ma non sussiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla Corte costituzionale, dal momento che nell'ordinanza n. 323 del 2013 non vi era alcun errore materiale da correggere, con la conseguenza che il conflitto attiene alla ricostruzione del fatto operata dalla citata pronuncia e intende censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdizione della Corte costituzionale, in tal modo risolvendosi in un inammissibile mezzo di gravame, esplicitamente escluso dall'art. 137, terzo comma, Cost. (Precedente citato: ordinanza n. 77 del 1981).

La Sezione giurisdizionale regionale e la Procura regionale della Corte dei conti, in quanto organi giurisdizionali, devono considerarsi "organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono", cui va riconosciuta la legittimazione a sollevare conflitto tra poteri dello Stato. (Precedente citato: ordinanza n. 196 del 1996).

La Corte costituzionale "rientra - potenzialmente - fra gli organi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato". (Precedente citato: ordinanza n. 77 del 1981).



Atti oggetto del giudizio

 02/12/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Costituzione  art. 137

Altri parametri e norme interposte