Sentenza 262/2016 (ECLI:IT:COST:2016:262)
Massima numero 39251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
18/10/2016; Decisione del
18/10/2016
Deposito del 14/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo per violazione del riparto competenziale nella materia "tutela della salute" - Evocazione del principio del consenso informato ai trattamenti sanitari - Prospettata violazione del parametro competenziale e non di quelli cui l'evocato principio direttamente risale - Coerenza con il vizio denunciato e sufficiente argomentazione delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo per violazione del riparto competenziale nella materia "tutela della salute" - Evocazione del principio del consenso informato ai trattamenti sanitari - Prospettata violazione del parametro competenziale e non di quelli cui l'evocato principio direttamente risale - Coerenza con il vizio denunciato e sufficiente argomentazione delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio in via principale avente ad oggetto le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) dei cittadini con residenza o domicilio elettivo nella Regione, non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'assunto che il ricorso statale evoca il principio del consenso informato ai trattamenti sanitari senza illustrare le ragioni per cui sarebbero violati i parametri (artt. 2, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.) ai quali, secondo la giurisprudenza costituzionale, il suddetto principio direttamente risale. I parametri invocati nel ricorso statale risultano coerenti con la natura della pretesa lesione e le censure sufficientemente argomentate, in quanto il Governo lamenta una violazione del riparto di competenze, in riferimento, tra le altre, alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e individua il principio fondamentale al quale la legislazione regionale deve attenersi, identificandolo nel consenso informato. (Precedente citato: sentenza n. 282 del 2002).
Nel giudizio in via principale avente ad oggetto le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) dei cittadini con residenza o domicilio elettivo nella Regione, non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'assunto che il ricorso statale evoca il principio del consenso informato ai trattamenti sanitari senza illustrare le ragioni per cui sarebbero violati i parametri (artt. 2, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.) ai quali, secondo la giurisprudenza costituzionale, il suddetto principio direttamente risale. I parametri invocati nel ricorso statale risultano coerenti con la natura della pretesa lesione e le censure sufficientemente argomentate, in quanto il Governo lamenta una violazione del riparto di competenze, in riferimento, tra le altre, alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e individua il principio fondamentale al quale la legislazione regionale deve attenersi, identificandolo nel consenso informato. (Precedente citato: sentenza n. 282 del 2002).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
13/03/2015
n. 4
art.
co.
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
10/07/2015
n. 16
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 33
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte