Sentenza 262/2016 (ECLI:IT:COST:2016:262)
Massima numero 39252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 14/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39251  39253  39254  39255


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge regionale modificativa di altra già impugnata e medio tempore non applicata - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata nei confronti del ricorso proposto dal Governo avverso la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2015, modificativa della legge regionale n. 4 del 2015, già impugnata con precedente ricorso e rimasta medio tempore inapplicata. Contrariamente alla tesi della Regione resistente - secondo cui la Corte costituzionale, nel giudicare del primo ricorso, dovrebbe comunque pronunciarsi sul testo legislativo modificato, impugnato dal secondo - non rileva nel caso di specie la giurisprudenza costituzionale sulla trasferibilità o estensibilità del giudizio in via principale a disposizioni modificative di quelle impugnate, ben potendo il ricorrente ravvisare (come nella specie il Governo ha ravvisato) autonomi e reiterati vizi di incostituzionalità della legge regionale sopravvenuta, la cui pubblicazione è sufficiente a radicare l'interesse ad impugnarla. (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 39 del 2016, n. 155 del 2015, n. 77 del 2015 e n. 46 del 2015, sulle condizioni per estendere o trasferire la questione in via principale allo ius superveniens modificativo delle disposizioni impugnate.)

Per costante giurisprudenza, il giudizio di costituzionalità in via principale, successivo e astratto, è condizionato solo alla pubblicazione della legge che si ritiene illegittima.

Sicché è la mera pubblicazione di una legge regionale potenzialmente lesiva della ripartizione di competenze che giustifica l'impugnativa di essa davanti alla Corte costituzionale, a prescindere dagli effetti che abbia o non abbia prodotto. (Precedente citato: sentenza n. 118 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  13/03/2015  n. 4  art.   co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  10/07/2015  n. 16  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte