Sentenza 262/2016 (ECLI:IT:COST:2016:262)
Massima numero 39254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 14/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39251  39252  39253  39255


Titolo
Salute (tutela della) - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione di un registro regionale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e per la donazione di organi e tessuti post mortem - Determinazione della forma, del contenuto e dei destinatari di esse - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Contrasto con l'esigenza di regolamentazione nazionale uniforme per ragioni imperative di eguaglianza - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarate costituzionalmente illegittime - per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 e n. 16 del 2015, che dispongono l'istituzione di un registro regionale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e per la donazione di organi e tessuti post mortem dei cittadini residenti o aventi domicilio elettivo nella Regione, determinando altresì la forma, l'oggetto, i destinatari di tali dichiarazioni, nonché le modalità della loro raccolta e conservazione in apposite banche dati presso le aziende sanitarie locali. Lungi dal limitarsi ad incentivare i cittadini a dichiarare anticipatamente la propria volontà sui trattamenti sanitari e dal mantenersi nell'ambito della competenza regionale legislativa e amministrativa in materia di tutela della salute e organizzazione dei relativi servizi pubblici, la normativa impugnata dal Governo appresta una disciplina organica e puntuale delle DAT, che - sottraendo alla sfera meramente privata tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura, e attribuendo ad esse un rilievo pubblico - interferisce nella materia "ordinamento civile", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e integrità della persona, una normativa - necessariamente articolata - in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita (al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti) necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento civile". Ne consegue che, pur avendo il legislatore statale disciplinato finora solo la donazione di tessuti e organi (legge n. 91 del 1999), l'attuale mancanza di una normativa nazionale relativa alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario non vale in alcun modo a giustificare l'interferenza della legislazione regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 438 del 2008, n. 282 del 2002, n. 185 del 1998, n. 307 del 1990, in tema di libertà di cura, consenso informato e appropriatezza dei trattamenti sanitari).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  13/03/2015  n. 4  art.   co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  10/07/2015  n. 16  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte