Sentenza 262/2016 (ECLI:IT:COST:2016:262)
Massima numero 39255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 14/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39251  39252  39253  39254


Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.

Testo
Accolta - per violazione del principio di eguaglianza (artt. 3 Cost.) e della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" (117, comma secondo, lett. l, Cost.) - la questione di legittimità costituzionale della disciplina delle dichiarazioni di trattamento sanitario (DAT) introdotta dalle leggi reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 e n. 16 del 2015, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura riferiti alla competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento penale" (art. 117, comma secondo, lett. l, Cost.) e al principio del consenso informato in materia di tutela della salute (art. 117, comma terzo, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  13/03/2015  n. 4  art.   co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  10/07/2015  n. 16  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte