Sentenza 263/2016 (ECLI:IT:COST:2016:263)
Massima numero 39289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 14/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39290  39291  39292


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disciplina impugnata - Presumibile applicazione di essa medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo

Nel giudizio in via principale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2015, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione (ad opera dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2016) dell'art. 19 della legge reg. Siciliana n. 12 del 2011, contenente le disposizioni sostituite (comma 6) o introdotte (commi 6-bis, 6-ter e 6-quater) da quella impugnata dal Governo. Deve infatti presumersi l'avvenuta applicazione medio tempore degli abrogati commi 6, 6-bis e 6-ter - regolanti alcuni aspetti della disciplina delle offerte anomale in maniera difforme dal codice dei contratti pubblici - in ragione del non breve lasso temporale di vigenza di essi (oltre 9 mesi) e della loro fisiologica incidenza su tutte le procedure di gara bandite sull'intero territorio regionale (comma 6-ter), ovvero su tutte quelle sotto la soglia di rilevanza comunitaria (commi 6 e 6-bis). Non può inoltre presumersi - in assenza di deduzioni dell'unica parte costituita in giudizio e in presenza di un lasso temporale comunque apprezzabile - la mancata applicazione medio tempore dell'abrogato comma 6-quater, pur se i tempi di adozione di un decreto assessoriale ad elevato contenuto tecnico, come quello ivi previsto, possano (secondo l'id quod plerumque accidit) non essere brevissimi. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 2015).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, devono congiuntamente verificarsi le seguenti condizioni: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate. (Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2015, n. 32 del 2015, n. 16 del 2015, n. 87 del 2014, n. 300 del 2012, n. 193 del 2012, n. 32 del 2012, n. 325 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  10/07/2015  n. 14  art. 1  co. 

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  10/02/2015  n. 14  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte