Sentenza 263/2016 (ECLI:IT:COST:2016:263)
Massima numero 39290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 14/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39289  39291  39292


Titolo
Thema decidendum - Impugnazione statale di legge siciliana in materia di procedure di gara negli appalti non transfrontalieri - Ricognizione dei parametri evocati - Inclusione tra essi della norma dello statuto speciale che attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici nei limiti statutari.

Testo

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 14 del 2015 (che sostituisce il comma 6 e inserisce i commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'art. 19 della legge regionale n. 12 del 2011) deve intendersi proposta dal Governo in riferimento non solo all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., ma anche all'art. 14, lett. g), dello statuto speciale. Tale parametro - che, nel prevedere la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di lavori pubblici, la assoggetta al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dagli obblighi internazionali - non è menzionato nell'epigrafe del ricorso, ma è chiaramente invocato nel suo sviluppo argomentativo, rendendo evidente che il richiamo alla tutela della concorrenza (di cui al citato art. 117, comma secondo, lett. e, Cost.) serve a lumeggiare la natura di parametro interposto delle norme del codice dei contratti pubblici, parametro che, secondo la giurisprudenza costituzionale, riempie di contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa regionale in materia di lavori pubblici. (Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2011, n. 184 del 2011 e n. 221 del 2010).

Per costante giurisprudenza costituzionale, il limite delle "leggi costituzionali" e "delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano" - cui l'art. 14 dello statuto speciale della Regione siciliana assoggetta l'esercizio delle potestà legislative regionali primarie - deve intendersi come rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. (Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2013, n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000 e n. 153 del 1995).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  10/07/2015  n. 14  art. 1  co. 

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  10/07/2015  n. 14  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art.