Sentenza 263/2016 (ECLI:IT:COST:2016:263)
Massima numero 39291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 14/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39289  39290  39292


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana relative alle procedure di gara negli appalti non transfrontalieri - Possibilità per le stazioni appaltanti di determinare la soglia di anomalia delle offerte con un criterio matematico diverso da quello stabilito dal codice dei contratti pubblici - Obbligo per le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento di presentare nell'offerta le relative analisi giustificative - Individuazione mediante decreto assessoriale delle modalità di verifica di congruità dell'offerta e di valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate e l'esecuzione delle opere - Contrasto con le norme del codice dei contratti pubblici - Violazione dei limiti statutari alla competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia di lavori pubblici - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 14, lett. g), dello statuto speciale per la Regione siciliana - l'art. 19, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge della reg. Sicilia n. 12 del 2011, il primo come sostituito e gli altri come introdotti dall'art. 1 della legge della reg. Sicilia n. 14 del 2015. Le disposizioni impugnate dal Governo violano i limiti statutari all'esercizio della potestà legislativa regionale primaria in materia di lavori pubblici, poiché, con riferimento agli appalti non transfrontalieri, disciplinano istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006. In particolare, il comma 6 prevede che la soglia di anomalia delle offerte nei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria possa essere determinata con un criterio matematico - indicato nel comma 6-bis - diverso da quello previsto dall'art. 86, comma 1, del codice del 2006. Il comma 6-ter tiene fermo l'obbligo di presentazione, in via preventiva, delle analisi giustificative dell'offerta per le imprese che effettuino un ribasso superiore al 25 per cento, ancorché tale obbligo - già previsto dall'art. 86, comma 5, del codice - sia stato eliminato dall'art. 4-quater, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78 del 2009, come convertito dalla legge n. 102 del 2009. Il comma 6-quater demanda a un decreto assessoriale l'individuazione di non meglio specificate modalità di verifica per la congruità dell'offerta (e di eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica e l'esecuzione delle opere), in contrasto con le disposizioni del codice che fissano direttamente un articolato procedimento in contraddittorio con le imprese che hanno presentato offerte anormalmente basse (art. 88) e indicano i criteri di verifica di tali offerte (art. 87) e gli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi (art. 89), affidandone la conseguente ponderazione alle stazioni appaltanti.

Anche se i rispettivi statuti attribuiscono alle autonomie speciali la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale o provinciale, è pacifico che tale competenza, in forza di espresse e omologhe previsioni statutarie, deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Altrettanto pacifico è che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara, anche se relative ad appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con la conseguenza che le autonomie speciali non possono dettare discipline difformi da esse. (Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2013, n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328 del 2011, n. 184 del 2011, n. 114 del 2011, n. 221 del 2010, n. 45 del 2010, n. 283 del 2009, n. 160 del 2009, n. 401 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  10/07/2015  n. 14  art. 1  co. 

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  12/07/2011  n. 12  art. 19  co. 6

legge della Regione siciliana  10/07/2015  n. 14  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 86    co. 1  

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 86    co. 5  

decreto legge  01/07/2009  n. 78  art. 4  quater

legge  03/08/2009  n. 102  art.   

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 87  

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 88  

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 89