Sentenza 88/2024 (ECLI:IT:COST:2024:88)
Massima numero 46097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  16/04/2024;  Decisione del  16/04/2024
Deposito del 14/05/2024; Pubblicazione in G. U. 15/05/2024
Massime associate alla pronuncia:  46098


Titolo
Reati e pene - In genere - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Esclusione dalla depenalizzazione - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, che esclude dalla depenalizzazione disposta dal comma 1, tra l’altro, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998). Nel prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di reati, il legislatore delegante (con legge n. 67 del 2014) ha fatto ricorso, al fine della loro individuazione, a due criteri selettivi: quello della c.d. depenalizzazione “cieca” (art. 2, comma 2, lettera a), e quello che indica nominatim numerose fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale (lettere da b a d della stessa disposizione). È così evidente che, dal punto di vista normativo, la sedes materiae in cui deve essere considerato, al fine di valutare il possibile contrasto con l’art. 76 Cost., il problema della mancata abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui al citato art. 10-bis non è più la c.d. depenalizzazione “cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta, bensì quella nominativa. 



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/01/2016  n. 8  art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte