Sentenza 265/2016 (ECLI:IT:COST:2016:265)
Massima numero 39276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39277  39278


Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Piemonte - Servizio di trasporto di persone con autoveicolo su chiamata - Possibilità di esercizio esclusivamente da parte dei soggetti abilitati a prestare i servizi di taxi e di noleggio con conducente - Applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti di altri esercenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di parametro non menzionato nella delibera autorizzativa dell'impugnazione ed omessa specificazione delle norme sovranazionali asseritamente violate - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione e per genericità del richiamo alle norme sovranazionali asseritamente violate - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. Tale parametro non è affatto menzionato nella delibera di autorizzazione al ricorso, la quale evoca congiuntamente i «principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza» solo in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Inoltre, il ricorso richiama le norme sovranazionali, senza citare alcuna fonte o disposizione specifica (è menzionato soltanto il "principio di concorrenza", descritto semplicemente come divieto di norme sproporzionatamente restrittive) e senza fornire alcuna argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle (non identificate) norme dell'Unione europea alla situazione normativa di cui trattasi. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2014 e n. 199 del 2012; sentenza n. 63 del 2016).

Non è ammissibile la questione in via principale rispetto alla quale non sussista la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera che ne ha autorizzato la proposizione. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2016, n. 250 e n. 153 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  06/07/2015  n. 14  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte