Sentenza 265/2016 (ECLI:IT:COST:2016:265)
Massima numero 39277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  08/11/2016;  Decisione del  08/11/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39276  39278


Titolo
Ricorso in via principale - Ricostruzione sommaria del quadro normativo - Comprensibilità dell'argomentazione del ricorrente - Rigetto di eccezione di genericità della censura.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per genericità dovuta a carente ricostruzione del quadro normativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015 promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Il ricorso statale si limita a menzionare la legge quadro n. 21 del 1992 senza specifici riferimenti ad alcuna delle sue disposizioni né agli ulteriori interventi legislativi (tra cui una legge della Regione Liguria non impugnata dal Governo) afferenti la materia dei servizi pubblici di trasporto non di linea, ma il nucleo centrale dell'argomentazione - facilmente comprensibile - non è di mettere in discussione la conformità della disposizione regionale censurata alla legge quadro, bensì lamentare una invasione nell'ambito della tutela della concorrenza, riservato alla competenza dello Stato, e una potenziale interferenza con l'eventuale esercizio, in un senso differente e innovativo, della competenza stessa da parte del legislatore statale.

In linea di principio, è inammissibile il ricorso in via principale i cui motivi risultino generici, confusi o contraddittori a causa di una carente ricostruzione del quadro normativo: non basta che il ricorso identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità; occorre altresì che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali; e tale argomentazione, a sua volta, può esigere il confronto con dati normativi ulteriori, rispetto ai termini essenziali della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2016, n. 171 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 60 del 2015; sentenza n. 131 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  06/07/2015  n. 14  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte