Trasporto pubblico - Norme della Regione Piemonte - Servizio di trasporto di persone con autoveicolo su chiamata - Possibilità di esercizio esclusivamente da parte dei soggetti abilitati a prestare i servizi di taxi e di noleggio con conducente - Applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti di altri esercenti - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale - Auspicato tempestivo intervento del legislatore competente.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella parte relativa alla "tutela della concorrenza" - l'art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015 - che inserisce nella legge regionale n. 24 del 1995 l'art. 1-bis, in virtù del quale il servizio di trasporto di persone con autoveicolo su chiamata verso corrispettivo economico può essere esercitato esclusivamente dai soggetti abilitati ai servizi di taxi o di noleggio con conducente, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'esercizio abusivo (artt. 85 e 86 cod. strada). La disposizione impugnata dal Governo, che definisce il novero dei soggetti abilitati a operare nel settore dei trasporti di persone con le nuove modalità consentite dai supporti informatici [inibendo di fatto il servizio Uber] - opera una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato, toccando dunque un profilo attinente alla concorrenza, come tale rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui spetta definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio di attività siffatte e gli interessi pubblici con esso interferenti. La competenza dello Stato riflette del resto la dimensione (quanto meno) nazionale degli interessi coinvolti, attualmente oggetto di dibattito - oltre che nelle sedi giudiziarie, presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche - anche in seno all'Unione europea, in molti degli Stati che ne fanno parte, e in numerosi altri ordinamenti in tutto il mondo. È auspicabile che il legislatore competente - in risposta alla domanda proveniente soprattutto delle aree metropolitane più direttamente interessate - si faccia carico tempestivamente, attraverso un inquadramento univoco e aggiornato, delle nuove esigenze di regolamentazione di fenomeni la cui diffusione è grandemente agevolata dall'evoluzione tecnologica e dai conseguenti cambiamenti economici e sociali.
L'ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost., include sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese pregiudizievoli per l'assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, riducendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche, in particolare le barriere all'entrata, e al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese. (Precedente citato: sentenza n. 125 del 2014).
Rientra nella competenza legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio di attività di trasporto di persone con conducente e gli interessi pubblici interferenti con esso. (Precedente citato: sentenza n. 30 del 2016, relativa al trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente).