Sanità pubblica - Disavanzo regionale nel settore sanitario - Accordi tra Stato e Regioni per il risanamento mediante piani di rientro - Riconducibilità della relativa disciplina alle materie (in potestà concorrente) "tutela della salute" e "coordinamento della finanza pubblica" - Carattere vincolante degli interventi richiesti alle Regioni sottoscrittrici dal piano di rientro - Possibilità per il Governo, in caso di persistente inerzia regionale, di esercitare il potere sostitutivo straordinario mediante nomina di un Commissario ad acta - Divieto per la Regione di interferire con le attribuzioni commissariali.
La disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. (Precedente citato: sentenza n. 278 del 2014).
L'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sicché - per le Regioni sottoscrittrici degli accordi con lo Stato previsti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 - sono vincolanti gli interventi individuati dal piano di rientro ai fini del contenimento della spesa sanitaria e del ripianamento dei debiti. (Precedente citato: sentenza n. 227 del 2015).
Gli accordi tra Stato e Regioni finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti mediante "piani di rientro" (art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004) assicurano, da un lato, la partecipazione regionale alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, vietano alla Regione di adottare unilateralmente - in via amministrativa o legislativa - misure con essi incompatibili. In caso di persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l'art. 120, secondo comma, Cost. consente, al fine di assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, attraverso la nomina di un commissario ad acta, le cui funzioni devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 228 del 2013, n. 219 del 2013, n. 180 del 2013, n. 28 del 2013 e n. 78 del 2011).