Sentenza 266/2016 (ECLI:IT:COST:2016:266)
Massima numero 39258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39257  39259


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Riduzione dal 2015 della spesa per personale, beni e servizi degli enti sub-regionali nelle misure indicate dalla Giunta regionale - Applicabilità alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale - Interferenza con i poteri conferiti al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - l'art. 2 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2015, che prevede, a partire dall'esercizio finanziario 2015, misure di contenimento della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e di servizi per gli enti sub-regionali. L'ampia formulazione della disposizione impugnata dal Governo include tra i destinatari delle misure (pur non menzionandoli espressamente) anche le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, e dunque inevitabilmente interferisce con i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e per l'acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, attribuiti al Commissario ad acta nominato per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario calabrese, così violando i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia. Né l'illegittimità di tale interferenza resta esclusa dal fatto che l'intervento regionale è comunque diretto a ridurre la spesa, poiché al Commissario non è demandato un semplice contenimento quantitativo, ma una più complessa opera di razionalizzazione della spesa sanitaria, anche mediante redistribuzione delle risorse disponibili secondo un disegno complessivo e organico, e un simile obiettivo potrebbe essere ostacolato da riduzioni del tutto disarmoniche rispetto alle scelte commissariali, che la disposizione censurata potenzialmente autorizza, demandando alla Giunta regionale il compito di determinare, con proprie linee di indirizzo, l'esatta entità delle riduzioni riguardanti ciascun ente, incluse dunque anche le aziende sanitarie. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015, n. 110 del 2014; n. 228 del 2013, n. 78 del 2011, n. 2 del 2010, n. 193 del 2007).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'incostituzionalità della legge regionale interferente con i poteri del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario sussiste anche quando l'interferenza sia meramente potenziale. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015 e n. 110 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  27/04/2015  n. 11  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte