Sentenza 266/2016 (ECLI:IT:COST:2016:266)
Massima numero 39259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie per le sole prestazioni eccedenti la disponibilità del bilancio regionale - Interferenza con i poteri conferiti al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie per le sole prestazioni eccedenti la disponibilità del bilancio regionale - Interferenza con i poteri conferiti al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - l'art. 5, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2005, il quale prevede, che, nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale costituisce limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza dispone il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie che, per le relative prestazioni, determinino spese eccedenti tale limite. La disposizione impugnata dal Governo - che non impone il blocco assoluto delle procedure di accreditamento, ma consente di ampliare il novero dei soggetti accreditati fintanto che le relative spese non eccedano la disponibilità del bilancio - interferisce con i poteri del Commissario ad acta riguardanti l'adozione dei provvedimenti necessari al riassetto della rete di assistenza territoriale, così violando i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - l'art. 5, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2005, il quale prevede, che, nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale costituisce limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza dispone il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie che, per le relative prestazioni, determinino spese eccedenti tale limite. La disposizione impugnata dal Governo - che non impone il blocco assoluto delle procedure di accreditamento, ma consente di ampliare il novero dei soggetti accreditati fintanto che le relative spese non eccedano la disponibilità del bilancio - interferisce con i poteri del Commissario ad acta riguardanti l'adozione dei provvedimenti necessari al riassetto della rete di assistenza territoriale, così violando i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
27/04/2015
n. 11
art. 5
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte