Sentenza 267/2016 (ECLI:IT:COST:2016:267)
Massima numero 39301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39302  39303  39304


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Denunciata incostituzionalità del termine massimo di efficacia di atti amministrativi - Vigenza di esso al momento di presentazione di istanza di proroga - Applicabilità della relativa previsione nel giudizio proposto avverso il susseguente diniego di proroga - Ammissibilità della questione.

Testo
Non influisce sull'ammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. h), n. 3, e 10 della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, il fatto che il termine triennale di efficacia dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) - introdotto dal censurato art. 2 - non fosse previsto all'epoca in cui era in vigore il testo originario del comma 5 dello stesso art. 10, a norma del quale "le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e definite dalla Regione in applicazione della disciplina in vigore al momento della presentazione". Il suddetto termine risulta comunque applicabile nel giudizio a quo, in quanto era in vigore al momento della presentazione dell'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dalla VIA, sul cui diniego il rimettente è chiamato a pronunciarsi.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  14/06/2007  n. 17  art. 2  co. 1

legge della Regione Puglia  14/06/2007  n. 17  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte