Sentenza 267/2016 (ECLI:IT:COST:2016:267)
Massima numero 39301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
18/10/2016; Decisione del
18/10/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Denunciata incostituzionalità del termine massimo di efficacia di atti amministrativi - Vigenza di esso al momento di presentazione di istanza di proroga - Applicabilità della relativa previsione nel giudizio proposto avverso il susseguente diniego di proroga - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione incidentale - Denunciata incostituzionalità del termine massimo di efficacia di atti amministrativi - Vigenza di esso al momento di presentazione di istanza di proroga - Applicabilità della relativa previsione nel giudizio proposto avverso il susseguente diniego di proroga - Ammissibilità della questione.
Testo
Non influisce sull'ammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. h), n. 3, e 10 della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, il fatto che il termine triennale di efficacia dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) - introdotto dal censurato art. 2 - non fosse previsto all'epoca in cui era in vigore il testo originario del comma 5 dello stesso art. 10, a norma del quale "le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e definite dalla Regione in applicazione della disciplina in vigore al momento della presentazione". Il suddetto termine risulta comunque applicabile nel giudizio a quo, in quanto era in vigore al momento della presentazione dell'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dalla VIA, sul cui diniego il rimettente è chiamato a pronunciarsi.
Non influisce sull'ammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. h), n. 3, e 10 della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, il fatto che il termine triennale di efficacia dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) - introdotto dal censurato art. 2 - non fosse previsto all'epoca in cui era in vigore il testo originario del comma 5 dello stesso art. 10, a norma del quale "le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e definite dalla Regione in applicazione della disciplina in vigore al momento della presentazione". Il suddetto termine risulta comunque applicabile nel giudizio a quo, in quanto era in vigore al momento della presentazione dell'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dalla VIA, sul cui diniego il rimettente è chiamato a pronunciarsi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
14/06/2007
n. 17
art. 2
co. 1
legge della Regione Puglia
14/06/2007
n. 17
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte