Sentenza 267/2016 (ECLI:IT:COST:2016:267)
Massima numero 39302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39301  39303  39304


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Disciplina transitoria delle istanze di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizione menzionata come oggetto di censura nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 17 del 2007. Tale disposizione è menzionata solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza che nel relativo corpo motivazionale sia formulata alcuna argomentazione in ordine alla sua rilevanza ai fini della decisione che il rimettente è chiamato ad adottare.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  14/06/2007  n. 17  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte