Reati e pene - In genere - Novella abrogatrice di talune fattispecie - Ricomprensione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato con contestuale trasformazione in illecito amministrativo - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione - Aberratio ictus - Inammissibilità della questione. (Classif. 210001).
È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, il quale, abrogando alcune norme incriminatrici recate dal codice penale, omette di abrogare e trasformare in illecito amministrativo il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998). Il rimettente avrebbe dovuto censurare l’art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, che disciplina la depenalizzazione nominativa dei reati contemplati dalla legislazione speciale (quale è quello qui in considerazione), mentre la disposizione indubbiata abroga i reati di cui agli artt. 485, 486, 594, 627 e 647 cod. pen., che nulla hanno a che fare con quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in attuazione del criterio direttivo afferente all’abrogazione di alcuni reati, con contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a sanzioni pecuniarie civili a carattere punitivo.