Sentenza 267/2016 (ECLI:IT:COST:2016:267)
Massima numero 39303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39301  39302  39304


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Parametro costituzionale evocato senza svolgimento argomentativo - Inammissibilità della questione.

Testo
È ritenuta inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, sollevata dal TAR Puglia in riferimento all'art. 97 Cost. Tale parametro è indicato dal rimettente senza minimamente enunciare le ragioni del preteso contrasto con esso della normativa censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  14/06/2007  n. 17  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte