Sentenza 267/2016 (ECLI:IT:COST:2016:267)
Massima numero 39303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
18/10/2016; Decisione del
18/10/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Parametro costituzionale evocato senza svolgimento argomentativo - Inammissibilità della questione.
Prospettazione della questione incidentale - Parametro costituzionale evocato senza svolgimento argomentativo - Inammissibilità della questione.
Testo
È ritenuta inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, sollevata dal TAR Puglia in riferimento all'art. 97 Cost. Tale parametro è indicato dal rimettente senza minimamente enunciare le ragioni del preteso contrasto con esso della normativa censurata.
È ritenuta inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, sollevata dal TAR Puglia in riferimento all'art. 97 Cost. Tale parametro è indicato dal rimettente senza minimamente enunciare le ragioni del preteso contrasto con esso della normativa censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
14/06/2007
n. 17
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte