Sentenza 267/2016 (ECLI:IT:COST:2016:267)
Massima numero 39304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39301  39302  39303


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Puglia - provvedimenti di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Efficacia massima di tre anni e obbligatorio rinnovo delle procedure in caso di mancato inizio dei lavori nel medesimo periodo - Violazione della libertà di iniziativa economica ("funzionalizzata" alla cura di interessi ambientali) e della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo


È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 41 Cost. - l'art. 2, comma 1, lett. h), n. 3), della legge reg. Puglia n. 17 del 2007 [sostitutivo dell'art. 16, comma 7, ultimo periodo, della legge reg. Puglia n. 11 del 2001], nella parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate». La norma censurata dal TAR Puglia istituisce nuovi e non coordinati vincoli, in specie, allo sfruttamento dell'energia eolica, frapponendo in tale settore un dilatorio ostacolo all'iniziativa economica privata, come "funzionalizzata" alla cura di interessi ambientali dalla disciplina procedimentale statale. Quest'ultima - parcellizzando, a fini di bilanciamento anche in sede amministrativa, la tutela dei vari interessi coinvolti nella produzione energetica eolica e concentrando in una autorizzazione unica finale la tempistica e gli esiti delle singole procedure autorizzatorie (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003) - supera il test di ragionevolezza in ordine alla congruità tra mezzi e fini, risultando contemporaneamente idonea a sorreggere scelte strategiche in campo economico-ambientale e a prevenire le situazioni soggettive degli imprenditori di settore da determinazioni mutevoli e incostanti dell'amministrazione; nondimeno comporta una obiettiva penalizzazione (sotto il profilo dei maggiori, doverosi adempimenti istruttori) della fonte energetica eolica, connotata da criticità soprattutto estetiche ma anche da aspetti evolutivi in termini di efficienza produttiva e di vantaggi per l'ambiente. Tale penalizzazione non può essere aggravata da ulteriori non ordinati "schermi burocratici", come quelli introdotti dalla norma regionale censurata, che - in quanto priva di coordinamento, sotto il profilo logico e temporale, con l'esigenza di concentrare tempi e definitività degli accertamenti confluenti nell'autorizzazione finale - penalizza le strategie industriali di settore, condizionate dal fattore tempo e dal grado di certezza degli esiti delle procedure amministrative. In tal modo è violata anche la competenza dello Stato in materia ambientale, non potendo ravvisarsi nel caso in esame un livello di tutela regionale superiore a quello statale, poiché la comparazione in termini quantitativi e qualitativi tra le due tutele è inibita dalla complessità della scala dei valori e degli interessi che lo Stato ha assunto come primari nel disciplinare lo sfruttamento dell'energia eolica (tra i quali spiccano la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute ed il coinvolgimento dell'iniziativa economica privata).

Costituisce una scelta di politica programmatoria quella secondo cui l'obiettivo di interesse generale della realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale. Nel caso dell'attività di sfruttamento dell'energia eolica, l'iniziativa economica comporta la destinazione di capitali privati ad un processo produttivo, il quale implica la creazione di risorse materiali di interesse pubblico strategico, la cui rilevanza non è inficiata dal fatto che lo scopo del privato sia diretto a fini lucrativi. Pertanto, deve essere considerata costituzionalmente illegittima l'imposizione di condizionamenti e vincoli, anche di carattere temporale, non collegati funzionalmente alla cura di interessi ambientali, in quanto l'assenza di un nesso teleologico con la salvaguardia di detti interessi finisce per costituire una grave interferenza con l'iniziativa dell'imprenditore. (Precedenti citati: sentenze n. 20 del 1980 e n. 78 del 1958).

La disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza. Le Regioni stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati, così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2010, n. 225 del 2009, n. 61 del 2009, n. 30 del 2009, n. 12 del 2009 e n. 104 del 2008,).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  14/06/2007  n. 17  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte