Sentenza 268/2016 (ECLI:IT:COST:2016:268)
Massima numero 39187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  19/10/2016;  Decisione del  19/10/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39186  39188  39189


Titolo
Thema decidendum - Individuazione dell'oggetto del giudizio incidentale - Limitazione al contenuto effettivamente rilevante della disposizione censurata.

Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevate dai TAR Campania e Lombardia, le cui ordinanze sono immuni dalle lacune che avevano indotto la Corte a dichiarare inammissibile (per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione) un'analoga questione riferita al solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010. Dalla motivazione degli stessi atti introduttivi si evince, tuttavia, che, tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego dei militari enumerate dall'art. 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, assume rilievo solo la perdita del grado, prevista dal comma 1, lett. i), sicché ad essa deve essere circoscritto il giudizio della Corte. (Precedente citato: sentenza n. 276 del 2013).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 866  co. 1

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 867  co. 3

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 923  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte