Sentenza 269/2016 (ECLI:IT:COST:2016:269)
Massima numero 39347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39348  39349


Titolo
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente - Verifica da parte della Corte - Finalità meramente strumentale al riscontro della rilevanza - Eventuale difetto di giurisdizione - Rilevabilità solo se macroscopico e non espressamente escluso dal rimettente con motivazione non implausibile - Esclusione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in fattispecie non palesemente priva di profili di discrezionalità amministrativa - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di giurisdizione del giudice a quo - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 12 del 2005. Non può ritenersi "macroscopico", e quindi rilevabile dalla Corte, l'eccepito difetto di giurisdizione del rimettente giudice amministrativo, non essendo certa e palese l'assenza di qualsiasi potere dell'amministrazione regionale in una fattispecie nella quale - in applicazione della norma censurata - venga dichiarata la decadenza ex lege del titolare di un ufficio e conseguentemente nominato un diverso titolare. (Precedente citato: sentenza n. 34 del 2014).

Per costante giurisprudenza, la valutazione della sussistenza della giurisdizione è riservata al giudice rimettente, in quanto attiene a un presupposto di legittima instaurazione del giudizio a quo. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato dalla Corte costituzionale solo nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, dovendo invece la relativa indagine arrestarsi, qualora il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile sulla sussistenza della propria potestas iudicandi. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 116 del 2013, n. 279 del 2012, n. 41 del 2011, n. 81 del 2010, n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).

La verifica sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente - operata dalla Corte costituzionale su un piano di esclusiva ed astratta non implausibilità della motivazione addotta dal medesimo - è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione sollevata ed esaurisce la sua funzione all'interno del giudizio incidentale, non precludendo l'eventuale successivo spiegarsi della cognizione piena sul punto da parte del giudice istituzionalmente preposto alla definizione delle questioni di giurisdizione. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte