Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Organi di vertice delle società controllate o partecipate dalla Regione nominati in prossimità del rinnovo degli organi elettivi regionali - Decadenza automatica alla data di proclamazione del Presidente della Giunta - Applicabilità al Presidente di Fincalabra spa - Contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 12 del 2005 [che collega all'avvicendarsi degli organi politici regionali la decadenza automatica degli organi di vertice delle società controllate o partecipate dalla Regione indipendentemente dalle modalità di esecuzione dell'incarico], nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa. Il presidente di Fincalabra spa è figura tecnico-professionale, pur nominata fiduciariamente, non titolare di funzioni di collaborazione all'elaborazione di indirizzi politici, ma di funzioni gestionali e di esecuzione, è responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione ed indirizzo deliberati dagli organi di governo della Regione, e non risulta collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da far ritenere determinante la sua personale consonanza agli orientamenti politici degli stessi; pertanto, non rientra tra le figure alle quali, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, possono essere applicati, senza violare l'art. 97 Cost., meccanismi di spoils system come quello introdotto dalla norma censurata dal TAR Calabria.
Disposizioni di legge che prevedano meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo, sono incompatibili con l'art. 97 Cost. quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che (come nel caso dei direttori generali delle ASL o di altri enti regionali) comportino l'esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell'indirizzo politico, pur se tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni. (Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2011, n. 228 del 2011, n. 224 del 2010, n. 304 del 2010, n. 34 del 2010, n. 390 del 2008, n. 351 del 2008, n. 104 del 2007, n. 103 del 2007, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008; sentenze n. 27 del 2014, n. 152 del 2013, n. 228 del 2011, n. 104 del 2007, relative ai direttori generali delle ASL; sentenze n. 20 del 2016 e n. 34 del 2010, relative a direttori di altri enti regionali; sentenza n. 20 del 2016, sul rilievo che assumono i requisiti professionali, le funzioni tecnico-gestionali e l'assenza di rapporti diretti con gli organi politici).