Sentenza 89/2024 (ECLI:IT:COST:2024:89)
Massima numero 46185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  20/03/2024;  Decisione del  20/03/2024
Deposito del 16/05/2024; Pubblicazione in G. U. 22/05/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità, per il ricorrente, di chiarire le ragioni alla base della lamentata violazione dei parametri violati - Onere più pregnante rispetto ai giudizi in via incidentale - Necessità, in caso di ricorso avverso norma regionale per asserito vulnus alle attribuzioni statali, di chiarire il meccanismo che lo realizzerebbe (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni su disposizioni della Regione Puglia che prevedono l'erogazione, a determinate condizioni, di prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o disturbi del comportamento). (Classif. 113003).

Testo

Quanto ai giudizi in via principale – nei quali l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini addirittura più stringenti che nei giudizi incidentali – il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un’argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. Non basta, pertanto, l’indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell’una rispetto al contenuto precettivo dell’altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. (Precedenti: S. 68/2024 - mass. 43928; S. 125/2023 - mass. 45698; S. 112/2023 - mass. 45610; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 71/2022 - mass. 44789; S. 115/2020 - mass. 43525; S. 212/2018 - mass. 40845).

Il ricorso avverso una norma regionale, recante pregiudizio alle attribuzioni statali, deve essere adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il vulnus lamentato. Quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (Precedenti: S. 71/2022 – mass. 44789; S. 232/2019 – mass. 40824).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 12 del 2023 che prescrive alle ASL regionali di erogare prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, per pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento. Il ricorrente contesta un indebito ampliamento dei LEA sia sotto il profilo soggettivo, attraverso l’ampliamento della platea dei beneficiari rispetto alle corrispondenti previsioni statali, sia sotto quello oggettivo, relativamente alla tipologia di prestazioni odontoiatriche considerate; ampliamento che non sarebbe consentito alla Regione in quanto sottoposta ai vincoli del piano di rientro dai disavanzi della spesa sanitaria. Tuttavia, con riferimento al profilo soggettivo, il ricorso è carente nell’illustrazione del presupposto interpretativo che dovrebbe sorreggerlo, essendosi il ricorrente limitato ad affermare, in modo assertivo, il carattere tassativo del catalogo degli stati patologici preesistenti di cui all’Allegato 4C al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 mentre, alla luce della formulazione di tale normativa statale interposta, caratterizzata da un elevato livello di tecnicismo, tale affermazione avrebbe richiesto un’adeguata illustrazione. Analogamente, in riferimento al profilo oggettivo, il ricorrente pone a raffronto la disposizione censurata con l’elenco delle prestazioni odontoiatriche che si rinviene nel medesimo Allegato 4C che enumera 7 specifiche prestazioni mediche da garantire ai soggetti in condizione di “vulnerabilità sociale”. Il confronto così impostato, tuttavia, non è idoneo a sorreggere le dedotte censure in quanto il parametro di raffronto impiegato si palesa non conferente rispetto alla situazione dei pazienti in specifiche condizioni di “vulnerabilità sanitaria” che avrebbe invece dovuto essere indagata. L’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comporta l’inammissibilità di quelle relative agli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale – che, rispettivamente, per far fronte alle nuove prestazioni, disciplinano la riorganizzazione dei servizi sanitari e i costi del personale – in quanto meramente attuativi del primo).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  15/06/2023  n. 12  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte