Sentenza 270/2016 (ECLI:IT:COST:2016:270)
Massima numero 39203
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Sanità pubblica - Misure straordinarie di polizia veterinaria disposte dal ministro della salute - Obbligo di identificazione elettronica degli animali e informatizzazione della procedura di autorizzazione alla loro movimentazione - Conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Difetto di interesse all'impugnazione e mancata indicazione delle competenze statuarie e costituzionali che si assumono violate - Inammissibilità del conflitto (per la parte riguardante le suddette disposizioni).
Sanità pubblica - Misure straordinarie di polizia veterinaria disposte dal ministro della salute - Obbligo di identificazione elettronica degli animali e informatizzazione della procedura di autorizzazione alla loro movimentazione - Conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Difetto di interesse all'impugnazione e mancata indicazione delle competenze statuarie e costituzionali che si assumono violate - Inammissibilità del conflitto (per la parte riguardante le suddette disposizioni).
Testo
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12 dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. Difetta l'interesse all'impugnazione dell'art. 3, comma 1, il quale - come chiarito dalla difesa statale - non stabilisce alcun obbligo di identificare elettronicamente tutti gli animali, ma solo di registrare presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) gli animali già elettronicamente identificati. Dall'art. 9, comma 1, non deriva alcun vincolo obbligatorio per la Provincia autonoma. Il comma 9 dello stesso art. 9 disciplina la mera informatizzazione della procedura di richiesta, conferma e rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti (per transumanza, monticazione e pascolo vagante), di cui ai commi da 2 a 8, nei cui confronti non è prospettata alcuna doglianza. Con riguardo all'art. 12, infine, non sono specificate le competenze statutarie e costituzionali che si assumono lese, facendosi generico riferimento ad un aggravio dei costi e oneri per la ricorrente.
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12 dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. Difetta l'interesse all'impugnazione dell'art. 3, comma 1, il quale - come chiarito dalla difesa statale - non stabilisce alcun obbligo di identificare elettronicamente tutti gli animali, ma solo di registrare presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) gli animali già elettronicamente identificati. Dall'art. 9, comma 1, non deriva alcun vincolo obbligatorio per la Provincia autonoma. Il comma 9 dello stesso art. 9 disciplina la mera informatizzazione della procedura di richiesta, conferma e rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti (per transumanza, monticazione e pascolo vagante), di cui ai commi da 2 a 8, nei cui confronti non è prospettata alcuna doglianza. Con riguardo all'art. 12, infine, non sono specificate le competenze statutarie e costituzionali che si assumono lese, facendosi generico riferimento ad un aggravio dei costi e oneri per la ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
28/05/2015
n.
art. 3
co. 1
28/05/2015
n.
art. 9
co. 1
28/05/2015
n.
art. 9
co. 9
28/05/2015
n.
art. 12
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte