Sentenza 270/2016 (ECLI:IT:COST:2016:270)
Massima numero 39204
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Sanità pubblica - Misure straordinarie di polizia veterinaria disposte dal ministro della salute - Obbligo di utilizzare la banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica disponibile solo in lingua italiana - Conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione delle disposizioni statutarie che garantiscono l'uso della madrelingua tedesca ai cittadini della Provincia ricorrente - Mancato riferimento al complesso normativo di tutela del bilinguismo e alla ragioni di sopravvenuta inadeguatezza della disciplina della BDN - Inammissibilità del conflitto (per la parte riguardante il suddetto profilo).
Sanità pubblica - Misure straordinarie di polizia veterinaria disposte dal ministro della salute - Obbligo di utilizzare la banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica disponibile solo in lingua italiana - Conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione delle disposizioni statutarie che garantiscono l'uso della madrelingua tedesca ai cittadini della Provincia ricorrente - Mancato riferimento al complesso normativo di tutela del bilinguismo e alla ragioni di sopravvenuta inadeguatezza della disciplina della BDN - Inammissibilità del conflitto (per la parte riguardante il suddetto profilo).
Testo
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato in relazione all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, impugnato in quanto, prevedendo l'utilizzazione esclusiva delle modalità informatiche presenti nella Banca dati dell'anagrafe nazionale zootecnica (BDN), disponibile unicamente in lingua italiana, non tutelerebbe il diritto degli utenti di lingua tedesca della Provincia ricorrente all'uso della propria madrelingua. La censura proposta non può essere apprezzata, per la mancanza, nel ricorso provinciale, di qualsiasi riferimento al complesso normativo estremamente articolato che tutela il bilinguismo (Titolo XI dello statuto speciale; d.P.R. n. 752 del 1976; d.P.R. n. 574 del 1988) nonché alle ragioni della sopravvenuta inadeguatezza di quanto già stabilito - con riguardo, in particolare, alla cooperazione applicativa - nella disciplina della BDN, alla quale hanno partecipato tutte le Regioni in generale (mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni) e le Province autonome in particolare (mediante accordo del 26 maggio 2005 tra i Ministeri competenti, le Regioni e le Province autonome).
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato in relazione all'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, impugnato in quanto, prevedendo l'utilizzazione esclusiva delle modalità informatiche presenti nella Banca dati dell'anagrafe nazionale zootecnica (BDN), disponibile unicamente in lingua italiana, non tutelerebbe il diritto degli utenti di lingua tedesca della Provincia ricorrente all'uso della propria madrelingua. La censura proposta non può essere apprezzata, per la mancanza, nel ricorso provinciale, di qualsiasi riferimento al complesso normativo estremamente articolato che tutela il bilinguismo (Titolo XI dello statuto speciale; d.P.R. n. 752 del 1976; d.P.R. n. 574 del 1988) nonché alle ragioni della sopravvenuta inadeguatezza di quanto già stabilito - con riguardo, in particolare, alla cooperazione applicativa - nella disciplina della BDN, alla quale hanno partecipato tutte le Regioni in generale (mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni) e le Province autonome in particolare (mediante accordo del 26 maggio 2005 tra i Ministeri competenti, le Regioni e le Province autonome).
Atti oggetto del giudizio
28/05/2015
n.
art. 3
co. 7
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 101
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 102
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art.
decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988
n. 574
art.