Sanità pubblica - Misure straordinarie di polizia veterinaria disposte dal ministro della salute - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione di competenze legislative attribuite alle Province autonome dallo statuto speciale, esorbitanza dai limiti del potere regolamentare dello Stato, violazione del potere regionale di attuazione degli atti dell'unione europea - Esclusione - Riconducibilità delle misure adottate a materie di competenza statale esclusiva ("profilassi internazionale", "coordinamento informatico", "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema") - Spettanza allo Stato del potere esercitato.
È dichiarato che spettava allo Stato adottare le ulteriori disposizioni [diverse dagli artt. 2, comma 3, 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12] dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. Tale ordinanza - che rafforza le misure di identificazione e registrazione degli animali in funzione della necessità e urgenza di proseguire e intensificare la lotta alle malattie infettive trasmissibili, alla luce delle raccomandazioni espresse dalla Commissione europea nei Report audit n. 6879/2013 e n. 8407/2010 - non invade le competenze statutariamente attribuite alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, né viola i limiti alla potestà regolamentare dello Stato, poiché - nel suo insieme - attiene in modo prevalente alla materia "profilassi internazionale" e - quanto all'azione aggiuntiva di raccolta ed elaborazione di dati ed elementi tecnico-scientifici su base nazionale - alle materie del "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale" e della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", tutte di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. q), r) ed s), Cost. In particolare, rientra nella profilassi internazionale l'obbligo per i territori ufficialmente indenni di inserire le informazioni relative all'esecuzione della profilassi nel sistema informativo SANAN (art. 3, comma 6, dell'ordinanza), mentre rientrano nel "coordinamento informatico" le modalità informatiche delle movimentazioni di animali (art. 3, comma 7, dell'ordinanza). Attesa la sussistenza di competenza esclusiva dello Stato, non può altresì trovare ingresso la censura riferita all'art. 117, quinto comma, Cost., in relazione al regolamento (UE) n. 653/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine. (Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2013, n. 351 del 1999, sulla riconducibilità dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento alle materie "profilassi internazionale" e "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema").
La materia cui è riconducibile l'atto impugnato per conflitto tra enti va identificata tenendo conto della sua ratio. (Precedente citato: sentenza n. 167 del 2014).
Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'art. 117, quinto comma, Cost. si riferisce alla partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e riconosce alle Regioni stesse il potere di attuare gli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza. (Precedente citato: sentenza n. 250 del 2015).