Ordinanza 271/2016 (ECLI:IT:COST:2016:271)
Massima numero 39133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
09/11/2016; Decisione del
09/11/2016
Deposito del 15/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Condotte dei tossicodipendenti integranti illeciti amministrativi - Ipotesi in cui, per le modalità o le circostanze, da esse possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica - Sottoposizione dei responsabili a misure di prevenzione sanzionate con l'arresto in caso di violazione - Questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Condotte dei tossicodipendenti integranti illeciti amministrativi - Ipotesi in cui, per le modalità o le circostanze, da esse possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica - Sottoposizione dei responsabili a misure di prevenzione sanzionate con l'arresto in caso di violazione - Questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Corte di cassazione e dal Giudice di pace di Chioggia - dell'art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 94 del 2016ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che le questioni ancora pendenti sono divenute prive di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 94 del 2016, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 181 del 2016, n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Corte di cassazione e dal Giudice di pace di Chioggia - dell'art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 94 del 2016ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che le questioni ancora pendenti sono divenute prive di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 94 del 2016, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 181 del 2016, n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/12/2005
n. 272
art. 4
co.
legge
21/02/2006
n. 49
art.
co.
decreto del Presidente della Repubblica
09/10/1990
n. 309
art. 75
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte