Sentenza 272/2016 (ECLI:IT:COST:2016:272)
Massima numero 39196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39197  39198  39199


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Opere edilizie su edifici aperti al pubblico non adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche - Obbligo di non peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità - Contrasto con la normativa statale che prescrive l'eliminazione di ogni barriera architettonica nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (LEP) - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. - l'art. 20, comma 1, della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis all'art. 5 della legge reg. Liguria n. 15 del 1989. La disposizione impugnata dal Governo, limitandosi a prescrivere un obbligo di non peggioramento delle «caratteristiche originarie di accessibilità» in caso di realizzazione di opere edilizie sugli edifici esistenti aperti al pubblico non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, introduce una significativa deroga all'art. 82 del TUE, che impone invece di conformare ai requisiti costruttivi e funzionali necessari per eliminare ogni barriera architettonica tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, sia quelli di nuova costruzione, sia (in forza del rinvio alla sezione prima del Capo III della Parte II del TUE) quelli già esistenti, qualora sottoposti a interventi di ristrutturazione. In tal modo, la disposizione regionale invade l'ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rese in favore delle persone portatrici di handicap (cui pertiene il citato art. 82 TUE), alterando la delicata graduazione di interessi rimessa, nel sistema di tutela delle persone disabili, al legislatore statale.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche attengono alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (LEP), di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. (Precedente citato: sentenza n. 111 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 20  co. 1

legge della Regione Liguria  12/06/1989  n. 15  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 82