Sentenza 272/2016 (ECLI:IT:COST:2016:272)
Massima numero 39197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
18/10/2016; Decisione del
18/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Thema decidendum - Parametro interposto non menzionato nel ricorso in via principale - Tardiva deduzione nella memoria per l'udienza - Inammissibilità.
Thema decidendum - Parametro interposto non menzionato nel ricorso in via principale - Tardiva deduzione nella memoria per l'udienza - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, è estraneo al thema decidendum il preteso contrasto della disposizione impugnata con l'art. 93 del TUE, non menzionato dal Governo nel ricorso introduttivo, ma soltanto nella memoria depositata a ridosso dell'udienza pubblica. La tardività della deduzione ne comporta l'inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, è estraneo al thema decidendum il preteso contrasto della disposizione impugnata con l'art. 93 del TUE, non menzionato dal Governo nel ricorso introduttivo, ma soltanto nella memoria depositata a ridosso dell'udienza pubblica. La tardività della deduzione ne comporta l'inammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/04/2015
n. 12
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 93