Sentenza 272/2016 (ECLI:IT:COST:2016:272)
Massima numero 39197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  18/10/2016;  Decisione del  18/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39196  39198  39199


Titolo
Thema decidendum - Parametro interposto non menzionato nel ricorso in via principale - Tardiva deduzione nella memoria per l'udienza - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, è estraneo al thema decidendum il preteso contrasto della disposizione impugnata con l'art. 93 del TUE, non menzionato dal Governo nel ricorso introduttivo, ma soltanto nella memoria depositata a ridosso dell'udienza pubblica. La tardività della deduzione ne comporta l'inammissibilità.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/04/2015  n. 12  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 93