Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Opere edilizie nelle zone sismiche - Esclusione della previa autorizzazione sismica per gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale nelle materie "protezione civile" e "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 94 del TUE - l'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, che esclude dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale espresso dall'art. 94 del TUE, secondo cui, nelle zone sismiche, l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione condiziona l'effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio. Non vale obiettare che la norma regionale esenterebbe dalla previa autorizzazione sismica le sole opere "minori", rispetto alle quali sarebbe sufficiente l'autocertificazione del tecnico sul rispetto della disciplina di settore, giacché, per un verso, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio) sono ricompresi nell'ampio e trasversale concetto di opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità utilizzato dalla normativa statale (artt. 83 e 94 del TUE) con riguardo alle zone dichiarate sismiche, e ricadono quindi nell'ambito di applicazione dello stesso art. 94; per altro verso, l'autorizzazione preventiva costituisce uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell'incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare rispetto al meccanismo del controllo ex post ed eventuale, proprio della SCIA.
Per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che disciplinano gli interventi edilizi in zone sismiche sono riconducibili all'ambito materiale del "governo del territorio" nonché a quello della "protezione civile", per i profili concernenti "la tutela dell'incolumità pubblica". In tali materie di potestà legislativa concorrente, assumono valore di principi fondamentali le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del TUE, che prescrivono determinati adempimenti procedurali, quando rispondano ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. (Precedenti citati: sentenze n. 300 del 2013, n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009 e n. 182 del 2006).
La necessità della previa autorizzazione scritta per l'inizio di lavori edilizi nelle zone sismiche, stabilita dall'art. 94 del TUE - costituisce principio fondamentale e riveste una posizione "fondante" del settore dell'ordinamento al quale pertiene, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende l'ambito della disciplina del territorio e coinvolge valori - facenti capo alla materia della protezione civile - di tutela dell'incolumità pubblica, la quale non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2013, n. 312 del 2010, n. 254 del 2010, n. 282 del 2009, n. 364 del 2006, n. 182 del 2006 e n. 336 del 2005).