Sentenza 273/2016 (ECLI:IT:COST:2016:273)
Massima numero 39305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39306  39307


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale - Facoltà delle ATER abruzzesi di destinare una quota percentuale dei proventi al ripianamento dei propri deficit finanziari e, nei Comuni con meno di tremila abitanti, alla realizzazione di opere di urbanizzazione di quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché di un principio fondamentale nella materia concorrente "governo del territorio" - Totale carenza o inadeguatezza delle relative motivazioni - Inammissibilità delle censure.

Testo

Sono ritenute inammissibili - per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - le censure dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2015, proposte dal Governo in riferimento agli artt. 47 e 117, comma secondo, lett. m), nonché all'art. 117, comma terzo, Cost., nella parte riguardante la materia "governo del territorio". L'evocazione dell'art. 47 Cost. - pur ove riferita all'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, di cui al secondo comma - risulta generica e totalmente priva di motivazione. La lamentata violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., non è sorretta da motivazione idonea, limitandosi il ricorrente ad affermare - senza il sostegno di alcun argomento, né generale né specifico - che il vincolo di destinazione esclusiva impresso ai proventi della vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014) inciderebbe sull'offerta minima di alloggi ai ceti meno abbienti e che la diversa destinazione consentita dalle norme regionali impugnate interferirebbe con la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia "livelli essenziali delle prestazioni". Priva di adeguata motivazione è anche la dedotta lesione di un principio fondamentale della materia "governo del territorio", non essendo indicate le ragioni per cui il vincolo esclusivo di destinazione, di cui al citato art. 3, comma 1, lett. a), debba ritenersi espressione di un principio fondamentale in tale materia concorrente. Né è sufficiente a colmare le lacune argomentative della seconda e della terza censura il generico richiamo alla sentenza n. 121 del 2010.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve, altresì, contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, tenendo conto che l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali. La genericità e l'assertività delle censure implicano, di conseguenza, l'inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2016, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015, n. 259 del 2014, n. 36 del 2014, n. 41 del 2013, n. 184 del 2012, n. 185 del 2011, n. 129 del 2011, n. 114 del 2011, n. 68 del 2011, n. 278 del 2010, n. 45 del 2010, n. 40 del 2007, n. 139 del 2006, n. 450 del 2005, n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999, n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990).

La materia dell'edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, espressione della competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni; il secondo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale, che ricade nella materia "governo del territorio"; il terzo livello normativo riguarda invece la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost. La previsione di un programma nazionale di edilizia abitativa riguarda la programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ed è riconducibile, pertanto, al secondo livello normativo, e quindi alla materia "governo del territorio". (Precedente citato: sentenza n. 121 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  21/05/2015  n. 10  art. 5  co. 3

legge della Regione Abruzzo  21/05/2015  n. 10  art. 5  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  28/03/2014  n. 47  art. 3    co. 1  lett. a)

legge  23/05/2014  n. 80  art.