Sentenza 273/2016 (ECLI:IT:COST:2016:273)
Massima numero 39306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/11/2016; Decisione del
22/11/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale - Facoltà delle ATER abruzzesi di destinare una quota percentuale dei proventi al ripianamento dei propri deficit finanziari e, nei Comuni con meno di tremila abitanti, alla realizzazione di opere di urbanizzazione di quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente "coordinamento della finanza pubblica" - Sufficiente chiarezza della relativa motivazione - Ammissibilità della censura.
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale - Facoltà delle ATER abruzzesi di destinare una quota percentuale dei proventi al ripianamento dei propri deficit finanziari e, nei Comuni con meno di tremila abitanti, alla realizzazione di opere di urbanizzazione di quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente "coordinamento della finanza pubblica" - Sufficiente chiarezza della relativa motivazione - Ammissibilità della censura.
Testo
È ritenuta ammissibile la censura dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2015, proposta dal Governo in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., per violazione della competenza concorrente in materia di "coordinamento della finanza pubblica". Il ricorso statale esprime con sufficiente chiarezza la natura di scelta finanziaria di fondo della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), evocato come norma interposta, evidenziando, seppur succintamente, la natura esclusiva del vincolo di destinazione che essa imprime alle alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e la precipua funzionalizzazione di detto vincolo alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale.
È ritenuta ammissibile la censura dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2015, proposta dal Governo in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., per violazione della competenza concorrente in materia di "coordinamento della finanza pubblica". Il ricorso statale esprime con sufficiente chiarezza la natura di scelta finanziaria di fondo della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), evocato come norma interposta, evidenziando, seppur succintamente, la natura esclusiva del vincolo di destinazione che essa imprime alle alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e la precipua funzionalizzazione di detto vincolo alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
21/05/2015
n. 10
art. 5
co. 3
legge della Regione Abruzzo
21/05/2015
n. 10
art. 5
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 28/03/2014
n. 47
art. 3
co. 1 lett. a)
legge 23/05/2014
n. 80
art.