Sentenza 273/2016 (ECLI:IT:COST:2016:273)
Massima numero 39307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  22/11/2016;  Decisione del  22/11/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39305  39306


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale - Facoltà delle ATER abruzzesi di destinare una quota percentuale dei proventi al ripianamento dei propri deficit finanziari e, nei Comuni con meno di tremila abitanti, alla realizzazione di opere di urbanizzazione di quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale - Ricorso del Governo - Contrasto con il vincolo di destinazione esclusiva impresso ai suddetti proventi dalla normativa statale - Violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte relativa alla materia "coordinamento della finanza pubblica" - l'art. 5, commi 3 e 5, della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2015. La normativa impugnata dal Governo, consentendo alle ATER (aziende territoriali per l'edilizia residenziale) abruzzesi di destinare il venti per cento dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi al ripianamento dei loro deficit finanziari (comma 3) e ai Comuni con meno di tremila abitanti di destinare la stessa quota percentuale alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale pubblica (comma 5), si pone in contrasto con l'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 80 del 2014), che impone di destinare i proventi delle vendite esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Tale vincolo di destinazione esprime una scelta di politica economica nazionale finalizzata a razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e ridurre gli oneri a carico della finanza locale, e va pertanto considerato come un principio fondamentale nella materia "coordinamento della finanza pubblica", con il quale il legislatore statale ha inteso fissare una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari. (Precedente citato: sentenza n. 38 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  21/05/2015  n. 10  art. 5  co. 3

legge della Regione Abruzzo  21/05/2015  n. 10  art. 5  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  28/03/2014  n. 47  art. 3    co. 1  lett. a)

legge  23/05/2014  n. 80  art.