Circolazione stradale - Patente a punti - Regime applicabile ai cittadini italiani titolari di patente estera - Possibilità di sostenere un esame di idoneità tecnica per evitare l'inibizione alla guida in caso di azzeramento del punteggio - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai titolari di patente italiana - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003) come modificato dalla legge n. 120 del 2010, nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida. La disciplina censurata dal Giudice di pace di Sondrio - in forza del quale, il meccanismo sanzionatorio della patente a punti è esteso ai cittadini italiani residenti all'estero e titolari di patente estera - viola il principio di eguaglianza, in quanto, in caso di decurtazione totale del punteggio, consente al solo titolare di patente italiana, e non anche al cittadino con patente estera, di dimostrare, sostenendo un apposito esame, di essere ancora idoneo alla guida e di non costituire un pericolo per la sicurezza stradale. In tali limiti, il meccanismo sanzionatorio risulta irragionevole rispetto alla causa giustificativa della disposizione, che impone una disciplina uniforme nei confronti di tutti i conducenti in funzione del raggiungimento del fine di sicurezza della circolazione, per garantire la quale è indifferente che la sanzione finale comporti, nel caso di titolari di patente italiana, la sospensione dello stesso titolo abilitativo alla guida, e, nel caso di titolari di patente estera, l'inibizione della sola facoltà di guidare in Italia.