Circolazione stradale - Patente a punti - Regime applicabile ai cittadini italiani titolari di patente estera - Comunicazione dello stato del punteggio e del sistema premiale per la guida virtuosa - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai titolari di patente italiana - Insussistenza - Non irrazionalità della scelta discrezionale operata dal legislatore.
Non è riscontrabile l'irrazionalità - denunciata dal Giudice di pace di Sondrio - dell'art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003), come modificato dalla legge n. 120 del 2010, nella parte in cui, pur assoggettando i cittadini italiani residenti all'estero e titolari di patente estera al meccanismo sanzionatorio della patente a punti, riserva ai soli titolari di patente italiana la comunicazione dello stato del punteggio complessivo e la possibilità di recuperare i punti perduti per mezzo della frequenza di appositi corsi o degli incrementi premiali per buona condotta di guida. La mancata estensione di tali strumenti agevolativi ai cittadini con patente estera non produce l'effetto di frustrare il fine ultimo della norma né rende irragionevole la scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, essendo evidente, in particolare, che il sistema di incremento dei punti per la guida virtuosa mal si attaglia al titolare di patente estera, che si presume non guidi abitualmente in territorio italiano, e per il quale l'assenza di infrazioni potrebbe essere determinata soltanto dalla mancata circolazione in Italia nel periodo di riferimento. Conseguentemente, perde rilievo anche la mancata comunicazione dello stato del punteggio, ricevendo comunque il titolare di patente estera comunicazione, con la notifica della contravvenzione, dei punti di volta in volta decurtati; e l'esclusione dalla possibilità di svolgere in Italia corsi di recupero assume rilievo marginale, ben riferibile alla legittima scelta del legislatore.