Sentenza 274/2016 (ECLI:IT:COST:2016:274)
Massima numero 39192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Circolazione stradale - Patente a punti - Regime applicabile ai cittadini italiani titolari di patente estera - Estensione dell'intero sistema sanzionatorio e non anche di quello premiale - Denunciata violazione della libertà di circolazione e inibizione delle modalità di esplicazione della personalità sotto il profilo familiare e lavorativo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Circolazione stradale - Patente a punti - Regime applicabile ai cittadini italiani titolari di patente estera - Estensione dell'intero sistema sanzionatorio e non anche di quello premiale - Denunciata violazione della libertà di circolazione e inibizione delle modalità di esplicazione della personalità sotto il profilo familiare e lavorativo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003), come modificato dalla legge n. 120 del 2010, censurato dal Giudice di pace di Sondrio, in riferimento agli artt. 2 e 16 Cost., in quanto estende il sistema sanzionatorio, e non anche quello premiale, della patente a punti ai cittadini italiani titolari di patente estera e residenti all'estero. La disciplina censurata può comportare, come sanzione finale, l'inibizione dell'esercizio del diritto di guida nel territorio italiano, ma non limita il diritto di circolare; né detta inibizione riguarda l'esplicazione della personalità del soggetto, sotto il profilo familiare e lavorativo, potendo incidere sulle sole modalità pratiche della sua realizzazione. (Precedente citato: sentenza n. 6 del 1962, secondo cui il diritto di guidare veicoli a motore non inerisce alla libertà di circolazione costituzionalmente garantita).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003 (introdotto dalla legge di conversione n. 214 del 2003), come modificato dalla legge n. 120 del 2010, censurato dal Giudice di pace di Sondrio, in riferimento agli artt. 2 e 16 Cost., in quanto estende il sistema sanzionatorio, e non anche quello premiale, della patente a punti ai cittadini italiani titolari di patente estera e residenti all'estero. La disciplina censurata può comportare, come sanzione finale, l'inibizione dell'esercizio del diritto di guida nel territorio italiano, ma non limita il diritto di circolare; né detta inibizione riguarda l'esplicazione della personalità del soggetto, sotto il profilo familiare e lavorativo, potendo incidere sulle sole modalità pratiche della sua realizzazione. (Precedente citato: sentenza n. 6 del 1962, secondo cui il diritto di guidare veicoli a motore non inerisce alla libertà di circolazione costituzionalmente garantita).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 6
co.
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
legge
29/07/2010
n. 120
art. 24
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte