Sentenza 275/2016 (ECLI:IT:COST:2016:275)
Massima numero 39356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
19/10/2016; Decisione del
19/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sopravvenuto trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative delle Province - Ininfluenza sulla contribuzione regionale alle spese (in specie, per il trasporto di studenti disabili) precedentemente sostenute dalle Province - Rilevanza della questione di costituzionalità della relativa disciplina.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sopravvenuto trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative delle Province - Ininfluenza sulla contribuzione regionale alle spese (in specie, per il trasporto di studenti disabili) precedentemente sostenute dalle Province - Rilevanza della questione di costituzionalità della relativa disciplina.
Testo
La sopravvenuta legge reg. Abruzzo n. 32 del 2015 - che, in attuazione della legge n. 56 del 2014, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative già attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra cui quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio) - non incide sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, nella parte in cui condiziona alle disponibilità finanziarie determinate dalle annuali leggi di bilancio l'erogazione del contributo regionale alle spese per il trasporto scolastico di alunni disabili sostenute dalle Province. Tale questione è pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo, nel quale la ricorrente Provincia di Pescara contesta la riduzione, operata dalla Regione in applicazione della norma censurata, del contributo relativo a periodi anteriori al suddetto trasferimento, che resta regolato dalla normativa allora vigente.
La sopravvenuta legge reg. Abruzzo n. 32 del 2015 - che, in attuazione della legge n. 56 del 2014, ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative già attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra cui quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio) - non incide sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, nella parte in cui condiziona alle disponibilità finanziarie determinate dalle annuali leggi di bilancio l'erogazione del contributo regionale alle spese per il trasporto scolastico di alunni disabili sostenute dalle Province. Tale questione è pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo, nel quale la ricorrente Provincia di Pescara contesta la riduzione, operata dalla Regione in applicazione della norma censurata, del contributo relativo a periodi anteriori al suddetto trasferimento, che resta regolato dalla normativa allora vigente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
15/12/1978
n. 78
art. 6
co. 2
legge della Regione Abruzzo
26/04/2004
n. 15
art. 88
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte