Istruzione - Norme della Regione Abruzzo - Servizio di trasporto degli studenti disabili - Finanziamento da parte della Regione del 50% delle spese sostenute dalle Province - Limitazione del relativo ammontare in base alla disponibilità finanziaria determinata annualmente dalle leggi regionali di bilancio - Incoerenza con la previsione del contributo - Violazione del diritto all'istruzione del disabile - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 38, commi terzo e quarto, Cost. - l'art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2004, limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,». La disposizione censurata dal TAR Abruzzo, condizionando a generiche ed indefinite previsioni di bilancio il finanziamento da parte della Regione del 50% delle spese per il trasporto degli studenti disabili sostenute dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale), lede il fondamentale diritto all'istruzione del disabile, in quanto comporta che la fruizione del servizio di assistenza e trasporto dello studente disabile - ascrivibile al nucleo indefettibile di garanzie per l'effettività del medesimo diritto - venga a dipendere da scelte finanziarie che la Regione può compiere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio si intende sorreggere. La conseguente aleatorietà e incertezza, nell'an e nel quantum, della contribuzione regionale, non solo incide negativamente sulla possibilità per le Province di programmare e organizzare il servizio di trasporto, ma consente alla Regione, in modo incoerente rispetto all'impegno assunto, di destinare con la legge di bilancio le risorse disponibili a spese facoltative piuttosto che a servizi diretti ad attuare diritti meritevoli di particolare tutela (ciò che è dimostrato dai dati storici della contribuzione regionale). Né la censurata previsione trova giustificazione nel necessario rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria della contribuzione regionale (art. 81 Cost.), poiché il concetto di equilibrio del bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo.
Affinché l'affermazione del diritto all'istruzione del disabile - consacrato nell'art. 38 Cost. e tutelato anche a livello internazionale dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale, spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione e attuazione di tale diritto, la cui natura fondamentale impone alla discrezionalità del legislatore il limite invalicabile del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e assistenza, che, per lo studente disabile, costituisce componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto. (Precedente citato: sentenza n. 80 del 2010).
In attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., la legge quadro n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università. La partecipazione del disabile al processo educativo con insegnati e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato. (Precedenti citati: sentenza n. 80 del 2010 e n. 215 del 1987).
Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela. (Precedente citato: sentenza n. 215 del 1987).