Sentenza 276/2016 (ECLI:IT:COST:2016:276)
Massima numero 39470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Soggetti il cui intervento nel giudizio a quo è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione - Difetto della qualità di parti del medesimo giudizio - Inammissibilità dell'atto di costituzione nel giudizio incidentale.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Soggetti il cui intervento nel giudizio a quo è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione - Difetto della qualità di parti del medesimo giudizio - Inammissibilità dell'atto di costituzione nel giudizio incidentale.
Testo
È dichiarato inammissibile l'atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"). Tali soggetti non sono legittimati a costituirsi nel giudizio incidentale come parti del giudizio a quo, poiché il loro intervento nel processo principale è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione.
È dichiarato inammissibile l'atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"). Tali soggetti non sono legittimati a costituirsi nel giudizio incidentale come parti del giudizio a quo, poiché il loro intervento nel processo principale è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione.
In base agli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991, ordinanze allegate alle sentenze n. 236 del 2015 e n. 24 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 8
co. 1
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 3