Sentenza 276/2016 (ECLI:IT:COST:2016:276)
Massima numero 39470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39471  39472  39473  39474  39475  39476  39477  39478  39479  39480  39481  39482


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Soggetti il cui intervento nel giudizio a quo è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione - Difetto della qualità di parti del medesimo giudizio - Inammissibilità dell'atto di costituzione nel giudizio incidentale.

Testo
È dichiarato inammissibile l'atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"). Tali soggetti non sono legittimati a costituirsi nel giudizio incidentale come parti del giudizio a quo, poiché il loro intervento nel processo principale è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di rimessione.

In base agli artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991, ordinanze allegate alle sentenze n. 236 del 2015 e n. 24 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 8  co. 1

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 11  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3