Thema decidendum - Profili di incostituzionalità sollevati dalle parti del giudizio incidentale e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), sono inammissibili - in quanto non sollevati dai giudici rimettenti - i profili di illegittimità costituzionale concernenti (in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost. ed in relazione all'art. 1, comma 64, lett. h, della legge n. 190 del 2012) la mancata previsione della durata dell'incandidabilità per le cariche elettive regionali, la mancata previsione della sospensione per le cariche nazionali ed europee, e la previsione della sospensione dalle cariche regionali e locali in caso di abuso d'ufficio. Tali profili, dedotti dalle parti [costituite davanti alla Corte], non sono presenti nelle ordinanze di rimessione.
Per costante giurisprudenza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. (Precedenti citati, sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 86 del 2008).