Sentenza 276/2016 (ECLI:IT:COST:2016:276)
Massima numero 39472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/10/2016; Decisione del
05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Vicende del giudizio a quo successive alla rimessione - Mera sospensione del giudizio di merito da parte dello stesso giudice che aveva sollevato questione di costituzionalità in sede cautelare - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Vicende del giudizio a quo successive alla rimessione - Mera sospensione del giudizio di merito da parte dello stesso giudice che aveva sollevato questione di costituzionalità in sede cautelare - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Rigetto di eccezione di inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli, in sede cautelare, avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sulla circostanza che lo stesso rimettente si è limitato con successiva ordinanza a sospendere il giudizio di merito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, senza sollevare la questione. Ai sensi dell'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le vicende successive del giudizio a quo sono irrilevanti; il Tribunale, inoltre, non ha fatto altro che ribadire la sospensione già disposta in sede cautelare. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 154 del 2013, n. 120 del 2013 e n. 274 del 2011).
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli, in sede cautelare, avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sulla circostanza che lo stesso rimettente si è limitato con successiva ordinanza a sospendere il giudizio di merito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, senza sollevare la questione. Ai sensi dell'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le vicende successive del giudizio a quo sono irrilevanti; il Tribunale, inoltre, non ha fatto altro che ribadire la sospensione già disposta in sede cautelare. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 154 del 2013, n. 120 del 2013 e n. 274 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 8
co. 1
decreto legislativo
31/12/2012
n. 235
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 18