Sentenza 276/2016 (ECLI:IT:COST:2016:276)
Massima numero 39472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/10/2016;  Decisione del  05/10/2016
Deposito del 16/12/2016; Pubblicazione in G. U. 21/12/2016
Massime associate alla pronuncia:  39470  39471  39473  39474  39475  39476  39477  39478  39479  39480  39481  39482


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Vicende del giudizio a quo successive alla rimessione - Mera sospensione del giudizio di merito da parte dello stesso giudice che aveva sollevato questione di costituzionalità in sede cautelare - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli, in sede cautelare, avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sulla circostanza che lo stesso rimettente si è limitato con successiva ordinanza a sospendere il giudizio di merito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, senza sollevare la questione. Ai sensi dell'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le vicende successive del giudizio a quo sono irrilevanti; il Tribunale, inoltre, non ha fatto altro che ribadire la sospensione già disposta in sede cautelare. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 154 del 2013, n. 120 del 2013 e n. 274 del 2011).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 8  co. 1

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 11  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 18