Sentenza 90/2024 (ECLI:IT:COST:2024:90)
Massima numero 46100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/04/2024;  Decisione del  10/04/2024
Deposito del 20/05/2024; Pubblicazione in G. U. 22/05/2024
Massime associate alla pronuncia:  46099


Titolo
Lavoro - In genere - Nuova Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale - Impossibilità di proseguire, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, l'attività di impresa - Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta l'indennità - Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l'anticipazione ottenuta anziché nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto - Irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 138001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4, primo comma, Cost., l’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, concerne l’ipotesi particolare in cui il percettore dell’anticipazione dell’indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili. In tale evenienza, la previsione della restituzione integrale risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. Infatti, emerge per un verso che, qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita; per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile; ciò che fa diventare sproporzionata l’integralità dell’obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. (art. 1175 cod. civ.). La disposizione finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell’indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI. Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l’anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere, senza lavorare, la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza. (Precedenti: S. 38/2024 - mass. 46055; S. 8/2023 - mass. 45307; S. 194/2021 - mass. 44216). 



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 22  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Altri parametri e norme interposte